Onere della prova della linea di confine - A carico di entrambe le parti - Scelta degli elementi più attendibili rimessa al giudice - Ricorso soltanto residuale alle mappe catastali - Configurabilità.
Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024 (Rv. 671122-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0950, Cod_Civ_art_2697