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Acque - scolo delle acque - deflusso naturale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11827 del 02/05/2024 (Rv. 671478-01)

Soggezione del fondo inferiore - Presupposti - Stillicidio di acque piovane - Legittimo esercizio - Condizioni - Titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11827 del 02/05/2024 (Rv. 671478-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0908, Cod_Civ_art_0913