Violazione del termine ragionevole del giudizio promosso dal condominio - Legittimazione ad agire per l'equa riparazione - Spettanza esclusiva all'amministratore del condominio - Fondamento e condizioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19663 del 18/09/2014
In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19663 del 18/09/2014 (Rv. 632218)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1117,
Cod. Civ. art. 1131,