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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo

termine ragionevole - processo penale - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Dalla decisione definitiva idonea a porre formalmente termine al processo - Processo penale - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione - Proposizione del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. - Irrilevanza.


In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste. Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione e non già da quella del deposito, divenendo la decisione di merito irrevocabile da quella data, come stabilisce l'art. 648 bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui sia stato proposto il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che non sospende automaticamente gli effetti del provvedimento.


Corte di cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22767 del 04/10/2013