Dovere di diligenza – Violazione – Omesso compimento attività inerenti al mandato – Sanzione – Misura - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 161
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Violazione – Omesso compimento attività inerenti al mandato – Sanzione – Misura - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 161
Posto che nella “diligenza” deve ritenersi implicitamente compresa la sollecitudine, l’accortezza e la linearità dei comportamenti, tali precetti devono ritenersi certamente violati dal professionista che, in ben sette anni, ometta di affrontare una pratica di risarcimento danni che non presenti alcuna difficoltà, specie laddove i fatti accertati dal C.O.A. comprovino l’indolenza di un atteggiamento oggettivamente non conforme e coerente con i principi deontologici propri della professione forense. (Nella specie, peraltro, il C.N.F., tenuto conto della vicenda nel suo complesso, della mancanza di precedenti e, peraltro, del fatto che la misura della irrogata sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi uno non è prevista dall’ordinamento professionale, ha comminato la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 17 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 161