Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza, probità è lealtà – Pagamento delle competenze del collega avversario – Contegno indebitamente ostruzionistico – Illecito deontologico – Sanzione – Censura – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 124
E’ palesemente privo di giustificazione, nonché gravemente contrario ai principi di lealtà e di colleganza, il comportamento dell’avvocato che in modo arbitrario ed ostruzionistico frapponga ostacoli al pagamento da parte di una assistita, precedentemente cliente dell’esponente, di quanto dovuto al precedente difensore, pur se determinato nell’ammontare sulla base di un provvedimento giudiziale, già corrisposto alla cliente dalla controparte soccombente.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2011, n. 124