Sospensione riformata in sede di gravame: l’eventuale “presofferto” mitiga la sanzione rideterminata - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171
Qualora la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione sia stata in tutto o in parte già eseguita prima della sua riforma in sede di gravame, di ciò può tenersi conto ai fini della mitigazione della sanzione effettivamente comminata all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pre-sofferto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di un mese prima che la sanzione stessa fosse sospesa in sede di gravame, ove la sanzione veniva infine ri-determinata in censura e, in applicazione del principio di cui in massima, mitigata in avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171
ncdf_22