Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato
Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21, comma 2, codice deontologico forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato ripetute richieste di rinvio solo qualche ora prima dell’udienza ed ivi comunque proposto richieste istruttorie giudicate tardive e pretestuose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto la richiesta dell’incolpato di mitigare la sanzione comminata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019