L’intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell’incolpato non esclude la sua valutazione deontologica di quel fatto ai fini dell’entità della sanzione in un diverso procedimento o nello stesso ma per altra incolpazione
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 codice deontologico (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l’intervenuta prescrizione relativa ad un comportamento dell’incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell’entità della sanzione per una diversa incolpazione, da comminarsi nello stesso o in altro procedimento.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020