Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di violazione del divieto di agire contro l’ex cliente
La violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) integra una condotta ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui l’illecito è stato commesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020