Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7761 del 09/04/2020 (Rv. 657526 - 01)
Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente.
L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7761 del 09/04/2020 (Rv. 657526 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945