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Apertura del procedimento disciplinare - Rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione dell'azione

18/09/2004 Avvocato - Apertura del procedimento disciplinare - Rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione dell'azione

Avvocato - Apertura del procedimento disciplinare - Rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione dell'azione (Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 11 dicembre 2003-18 febbraio 2004, n. 3171)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26 aprile 2002 l’avvocato Andrea Fxxxxxxxx impugnava, dinanzi al Consiglio nazionale forense, la decisione assunta il 31 gennaio 2001 dall’Ordine degli Avvocati di Bologna con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due sulla base dei seguenti capi d’incolpazione:

a) per aver compromesso la propria reputazione, la dignità e il prestigio dell’intera classe forense non adempiendo le proprie obbligazioni, ancorché accertate da provvedimenti giudiziari definitivi e ponendo in essere, ad arte, una situazione tale da rendere impossibile per i creditori l’esercizio dell’azione esecutiva (Bonazzi, Volta ed altri, Fallimento Fesa). In Ferrara aprile 1993 (Bonazzi), marzo 1996 (Fesa), maggio 1997 (Volta);

b) per aver leso il decoro e il prestigio della classe forense, negando l’esistenza di un rapporto di lavoro con Vaccai Alessandra, alla quale pur corrispondeva una retribuzione, anche se molto inferiore a quella del contratto di categoria, mentre non provvedeva al versamento dei contributi previdenziali (sentenza Pretura Ferrara del 28 aprile 1995). In Ferrara dal 9 marzo 1990 al 15 gennaio 1991.

La vicenda riflessa del capo a) traeva origine da alcuni esposti con i quali l’avvocato Bonazzi, l’avvocato Volta ed altri, e il Fallimento Fesa Sas avevano denunziato lo stato di inadempienza dell’avvocato Fxxxxxxxx ad obbligazioni assunte nei loro confronti e rimasta insoddisfatta anche all’esito delle relative azioni esecutive, queste essendo risultate inutilmente promosse per l’incapienza dei beni del debitore, quali accertate da verbali di pignoramento negativo.

La contestazione di cui al capo b) aveva fatto invece seguito ad una sentenza di condanna dell’incolpato trasmessa a quel Consiglio da parte del Pretore di Ferrare “per le eventuali determinazioni di competenza” dopo che già in precedenza lo stesso giudice aveva provveduto ad inviare al locale Consiglio dell’Ordine copia di taluni atti del relativo procedimento “per quanto di competenza”.

La decisione impugnata era stata emessa dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna a seguito della ricusazione, da parte dell’avvocato Fxxxxxxxx, di cinque consiglieri del competente Ordine forense di Ferrara e della successiva astensione di cinque componenti dello stesso Ordine che aveva fatto venir meno il numero legale.

Ad avviso dei decidenti i fatti contestati in entrambi i capi d’incolpazione erano risultati documentalmente provati, né era stata allegata dall’avvocato Fxxxxxxxx una situazione di incolpevole collasso finanziario o di stato di bisogno che valesse a giustificare il comportamento inadempiente. Di guisa che, respinta preliminarmente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’incolpato in merito alla vicenda sub b), integrando il mancato assolvimento dell’obbligo retributivo una violazione deontologica di carattere continuativo il cui termine prescrizionale aveva indizio solo alla data di cessazione della condotta medesima, peraltro ancora in corso al momento della pronunzia, avevano tratto la conclusione che il non onorare i propri obblighi contrattuali e il non adempiere alle obbligazioni sancite da provvedimenti giudiziari costituiva di per sé un comportamento lesivo della dignità della figura dell’avvocato così come lesivo del decoro e della dignità del legale era il non riconoscere il trattamento giuridico ed economico nei confronti del personale impiegato nello studio.

Avverso la decisione con cui gli veniva irrogata la sanzione di mesi due di sospensione dall’esercizio professionale il Fxxxxxxxx rinnovava l’eccezione di prescrizione relativamente a tutti gli addebiti contestatigli, deducendo l’esistenza di un suo tracollo economico e psicofisico e denunziando come priva di riscontro nei fatti oltre che molto frettolosa la motivazione addotta dai primi giuridici a sostegno della irrogata sanzione.

Con decisione del 14 maggio 2003 il Cnf, dichiarava inammissibile una seconda impugnazione dello stesso provvedimento presentata dal difensore dell’incolpato, rigettava il ricorso osservando, in ordine alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 51 del Rd 1548/33, con riguardo a tutte le presunte violazioni disciplinari, trattandosi a suo dire di fatti estremamente vetusti e comunque realizzati assai prima dei cinque anni di cui alla norma invocata:

che la mancata soddisfazione, apertamente ammessa dall’incolpato, delle ragioni di credito vantate dall’avvocato Bonazzi, tra l’altro consacrate in un decreto ingiuntivo del 29 gennaio 1993 del Pretore di Torino passato in giudicato, non poteva in alcun modo consentire il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, vertendosi in tema di illecito di natura permanente per il quale, per definizione, la prescrizione non inizia a decorrere fino a quando sia protratta la condotta riprovevole;

che in ogni caso l’invocata prescrizione non poteva nel caso di specie ritenersi compiuta per effetto dell’efficacia interruttiva spiegata dal decreto di citazione a comparire dinanzi al Cnf per la seduta del 7 novembre 1997, notificato all’avvocato Fxxxxxxxx nell’ottobre dello stesso anno;

che per le stesse ragioni l’eccezione in discorso non poteva trovare ingresso neppure in ordine alle vicende Vaccai, Volta ed altri e fallimento Fesa;

quanto alle ultime due perché, risalendo esse ad epoca (rispettivamente maggio 1997 e marzo 1996) ampiamente infraquinquennale rispetto alla notifica del richiamato decreto di citazione a giudizio, le medesime si iscrivevano, oggettivamente, in un lasso temporale rispetto al quale non si poteva porre, neppure in via di ipotesi, il problema dell’evento prescrizionale;

quanto alla prima perché il mancato assolvimento, da parte del Fxxxxxxxx, dell’obbligo di retribuzione sanzionato dal Pretore del Lavoro di Ferrara (anche a prescindere dall’efficacia interruttiva parimenti spiegata dalla richiamata notifica del decreto di citazione a giudizio e, prima ancora, della avvenuta comunicazione in data 5 ottobre 1995 di apertura del procedimento disciplinare a suo carico) integrava, secondo il corretto assunto del giudice a quo, una violazione deontologica di carattere continuativo per cui la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare aveva inizio solo alla data di cessazione della medesima condotta, tuttora in atto.

Riteneva, quindi, nel merito il Cnf che mentre i contestati addebiti risultavano tutti consacrati per tabulas, onde non poteva esservi dubbio alcuno circa la effettiva sussistenza dei mancati pagamenti posti a carico dell’incolpato, l’asserito “tracollo economico” dedotto dal ricorrente non risultava affatto documentato, come del resto priva di supporto probatorio era l’adombrata relazione interpersonale o sentimentale con la Vaccai che sviliva anzi una volta di più la credibilità del Fxxxxxxxx, avvalorando le severe conclusioni tratte dai primi giudici in ordine alla peculiare condotta processuale da lui tenuta.

Donde la conclusione, imposta dall’esito della prova, che il Fxxxxxxxx, attraverso i ripetuti e comprovati suo inadempimenti, era venuto meno ai fondamenti principi di correttezza, dignità o probità che governano l’attività forense arrecando, conseguentemente, grave nocumento al prestigio proprio e, di riflesso, dell’intera classe forense e che del tutto adeguata alla molteplicità e alla gravità delle condotte era la irrogata sanzione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso alle Su di questa Suprema corte l’avvocato Andra Fxxxxxxxx prospettando due motivi di censura. Nessuna attività difensiva hanno svolto in questa sede i soggetti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge in relazione all’articolo 51 Rdl 1578/33.

Osserva il ricorrente, con riguardo alla affermazione del Cnf secondo cui per nessuno dei contestati addebiti si sarebbe maturata la prescrizione che, in relazione ai fatti di cui all’esposto dell’avvocato Bonazzi, l’illecito disciplinare, consistente nella violazione dello spirito di colleganza per non aver onorato il pagamento di competenza reclamate da un collega cui era stato conferito l’incarico di seguire una procedura, non può che essere istantaneo, manifestandosi ed esaurendosi l’illecito nel momento il cui il debitore, in forma espressa o per fatti concludenti, non ottempera all’obbligo deontologico di provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tal che il termine di prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere dal momento della negazione del diritto e la violazione del codice deonotologico non permane sino al momento dell’avvenuto pagamento.

Peraltro, ad avviso del Fxxxxxxxx, non sussistevano nel caso di specie le condizioni previste dall’articolo 30 del codice deonotologico in quanto, vertendosi in tema di   mandato disgiunto, il cliente avrebbe dovuto regolare direttamente con ciascuno dei professionisti le rispettive competenze professionali.

Quanto poi alla vicenda Vaccai, per la quale unico atto interruttivo valido doveva considerarsi il decreto di citazione a comparire dinanzi all’Ordine degli avvocati di Ferrare notificato nell’ottobre del 1997, ben oltre il termine prescrizionale di cui all’articolo 51 Rdl 1578/33, del pari illogica era la statuizione del Cnf circa la permanenza dell’addebito.

La doglianza non può essere accolta.

Afferma il ricorrente che tutti gli illeciti contestatigli dovevano considerarsi prescritti ai sensi dell’articolo 51 Rdl 1578/33 secondo cui “l’azione disciplinare si prescriver in cinque anni”.

L’assunto è infondato giacché, come esaurientemente dimostrato dal Cnf nella qui gravata decisione, la maturazione del detto termine, improponibile con riferimento alle vicende Volta ed altri e fallimento Fesa risalenti, la prima, al maggio 1997 e la seconda al marzo 1996, con esercizio dell’azione disciplinare entro l’ottobre 1997, è stata impedita, con riguardo alle vicende Bonazzi (aprile 1993) e Vaccai (gennaio 1991), da atti interrottivi per effetto dei quali il periodo è iniziato di nuovo (articoli 2945 primo comma Cc e 160 terzo comma Cp) senza mai esser pervenuto a compimento.

Va osservato in proposito che questa Corte ha da tempo posto in evidenza che alla prescrizione (quinquennale) dell’azione disciplinare esercitata nei confronti degli iscritti nell’albo professionale degli avvocati, prevista dal richiamato articolo 51 Rdl 1578/33, non è integralmente applicabile la regolamentazione della prescrizione dettata dalle norme contenute nel Cc (Cassazione, Su 2661/97, 372/99).

Le situazioni giuridiche soggettive prese direttamente in considerazione da tali disposizioni sono infatti collocate in posizione “paritetica” anche quando al titolare della situazione giuridica attiva sia attribuito (come nel caso dei cosiddetti diritti potestativi) il potere di operare unilateralmente una modificazione nella sfera giuridica altrui. Il potere “disciplinare” è, invece, espressione di una potestà “punitiva” di diritto pubblico che si collega ad una posizione di supremazia attribuita alla Pa in funzione della tutela di un interesse che trascende quello del soggetto nei cui confronti viene fatto valere e che presenta spiccate analogie con quella propria del diritto penale.

Muovendo da tale considerazione è stata riconosciuta l’ammissibilità di atti interrottivi della prescrizione in discorso, invece esclusa rispetto a diritti potestativi propri del diritto privato (Cassazione 6099/93, 6497/96, 11020/00), e si è ritenuto che, in analogia con quanto disposto dall’articolo 160 Cp, l’idoneità a determinare l’effetto interruttivo debba essere riconosciuta agli atti di natura “propulsiva” del procedimento e, in genere, a tutti quelli che, per il loro contenuto e la loro finalità, rivelino la persistenza dell’interesse all’esercizio del potere punitivo da parte del titolare (Cassazione 2661/97, 372/99 cit., ma vedi anche Cassazione Su 12176/02).

È stato pertanto ritenuto che il compimento di atti “propulsivi” del procedimento disciplinare quali la delibera di apertura del procedimento disciplinare e quella di rinvio a giudizio dell’incolpato siano idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, anche a prescindere dalla successiva notificata di tali atti al professionista (v. Cassazione 12176/02 cit.).

Ebbene, nel caso che ne occupa, il Cnf ha correttamente dato atto che, quanto alla vicenda Bonazzi, risalente all’aprile 1993, l’efficacia interruttiva della prescrizione si era esplicata attraverso la notifica, nell’ottobre del 1997, della delibera di rinvio a giudizio dinanzi al competente Consiglio dell’ordine. Mentre, con riguardo alla vicenda Vaccai, risalente al gennaio 1991, contrariamente all’assunto dell’attuale ricorrente, tale efficacia si era esplicata attraverso due atti interrottivi, il primo costituito dalla avvenuta comunicazione, il 5 ottobre 1995, dell’apertura del procedimento disciplinare a suo carico e il secondo dalla richiamata notifica, nell’ottobre 1997, della delibera di rinvio a giudizio, con inizio, quindi, da tale ultimo atto, di un nuovo periodo di  prescrizione.

Tal che, assecondo stata la decisione del Consiglio dell’ordine bolognese in data 31 gennaio 2001, che irrogava la sanzione disciplinare di mesi due di sospensione dall’esercizio professionale, notificata all’interessato il 13 aprile 2002, il quinquennio di cui all’articolo 51 del citato Rdl non è mai giunto a maturazione.

Va da sé che tali assorbenti considerazioni rendono superflue ogni disquisizione circa la natura istantanea o permanente dei contestati addebiti disciplinari, ai fini della determinazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 40 del Rdl 1578/33.

Rileva il ricorrente che il provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti non sarebbe proporzionato alla violazione addebitagli in quanto il  mancato pagamento di somme a vario titolo pretese da terzi e tra costoro da avvocati vittoriosi in una controversia civile o da un collega domiciliatario in una causa radicata in Torino, sarebbe dipeso da un sopravvenuto stato di impossidenza non di certo procurata o fittizia come sostenuto dal Cnf, in carenza di prova del ricorso da parte dell’incolpato ad accorgimenti capziosi di occultamento del patrimonio per sottrarsi al pagamento di somme alquanto modeste.

Il Cnf in ogni caso non avrebbe manifestato nel proprio provvedimento le ragioni per le quali il non onorare i propri obblighi contrattuali e il non adempiere alle obbligazioni sancite da provvedimenti giudiziari costituirebbe di per sé un comportamento lesivo della dignità dell’avvocato.

Donde la carenza della motivazione, mentre più consona al principio di proporzionalità sarebbe stata l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento o, al massimo, della censura.

Le censura non hanno pregio.

Non è invero sindacabile, anche perché la motivazione al riguardo non si presenta come meramente apparente o con modalità riconducibili al vizio di cui all’articolo 111 Costituzione l’affermazione del Cnf secondo cui il Fxxxxxxxx, attraverso i ripetuti e comprovati suoi inadempimenti, è venuto meno ai fondamentali principi di correttezza, dignità e probità che governano l’attività forense, arrecando, conseguentemente, grave nocumento al prestigio proprio e, di riflesso, dell’intera classe forense che da comportamenti di tal fatta trae grave discredito.

E d’altra parte sfugge al sindacato di questa Corte anche la scelta operata dal Cnf in ordine alla sanzione applicata, posto che l’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato è la risultante di una valutazione riservata agli organi disciplinari, cui è demandato in via esclusiva il potere di determinare quella più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale (Cassazione, SU 4209/95, 1342/98, 229/99, 15713/01, 326/03).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio, data l’assenza di attività difensiva da parte dei soggetti intimati.

PQM

La Corte, a SU, rigetta il ricorso.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it