17/10/1996 137/96.1-Prescrizione dell'azione-Termine. 2-Gestione somme clienti 1-Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante è interrotto dalla notifica all'incolpato della delibera di inizio del procedimento, così come dai successivi atti di quest'ultimo e non corre fino alla conclusione di esso, in applicazione del principio generale posto dall'art. 2945, c.c. 2-L'avvocato che, venuto in possesso in ragione del proprio mandato di somme di spettanza del cliente, le trattenga per alcuni mesi, e venuto a conoscenza di notizie riguardanti il proprio cliente ne metta a conoscenza soggetti estranei, pone in essere un comportamento lesivo del principio di correttezza e probità richiesti al professionista forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (C.N.F. - .17 OTTOBRE 1996, N. 137 - Pres. f.f. Bonazzi - Rel. Galati - P.M. Martone (conf.) - Rigetta ricorso in riassunzione in sede di rinvio avverso decisione del C.N.F., 14 luglio 1990).