Skip to main content

Prescrizione

21 marzo 2010 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Prescrizione – Atti interruttivi - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi (Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 76 - Pres. F.f. VERMIGLIO - Rel. FEDELI - P.M. BASSU (conf.)

Avvocato - Procedimento disciplinare - Prescrizione - Atti interruttivi - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi  (Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 76 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FEDELI - P.M. BASSU (conf.)

Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 76

Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FEDELI - P.M. BASSU (conf.) - avv. S.P.
Avvocato - Procedimento disciplinare - Prescrizione - Atti interruttivi
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi

Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare, il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto con effetti istantanei non solo con l'atto che dà avvio al procedimento disciplinare, ma anche con tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva probatoria, come ad esempio l'interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento, ovvero decisoria, secondo il modulo dell'art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo ancorchè diretti a riconoscere e contestare il diritto.

L'avvocato non può tutelare contemporaneamente due parti nella stessa vicenda, né può assumere il mandato difensivo contro un soggetto che egli rappresenti o difenda in altro giudizio, dando così luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei fondamentali doveri di correttezza, probità e lealtà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 ottobre 2007).