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prescrizione - Deontologia - Azione disciplinare -

 Per fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato - Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi al C.N.F. O alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi al C.N.F. O alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10071 del 09/05/2011

Avvocati - Deontologia - Azione disciplinare - Prescrizione - Per fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato - Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi al C.N.F. o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione -  Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi al C.N.F. o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10071 del 09/05/2011

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10071 del 09/05/2011

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.


In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell'ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.


Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it