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Prescrizione - omessa presentazione modello 5 - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59

Avvocato - Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Fattispecie - Omessa presentazione del modello 5 - Dies a quo - Diffida ad adempiere intimata dalla Cassa - In caso di omessa presentazione del modello 5 , la prescrizione decorre, ai fini disciplinari, dalla diffida ad adempiere intimata all'interessato dalla Cassa di Previdenza. Secondo la giurisprudenza del CNF, la prescrizione dell'azione disciplinare, nell'ipotesi di condotta dell'incolpato perdurante nel tempo, e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010). Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59

Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59

Fatto

Con nota prot. n. 2009/162745 del 15 dicembre 2009 la Cassa di Previdenza Forense segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che l'avvocato B.C. aveva omesso di inviare il “modello 5” relativo agli anni 2003 e 2004 (concernente il reddito netto professionale e il volume d'affari rispettivamente degli anni 2002 e 2003) e che l'omissione non era stata sanata neppure a seguito di apposita diffida intimata all'interessato con racc. con avviso di ricevimento. Chiedeva quindi al predetto Ordine territoriale di sospendere a tempo indeterminato l'avvocato B.C. dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 576/80, come modificato dalla L. n. 141/92, il quale dispone che la perdurante omissione della comunicazione obbligatoria suddetta, trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata a cura della Cassa a mezzo di lettera racc. con a/r, va segnalata al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi da detto Consiglio con le forme del procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine di Pescara deliberava, nella seduta del 28.12.09, di rubricare la segnalazione della Cassa come esposto nei confronti dell'Avv. B.C..

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine delegava quindi il 5.2.2010 l'Avv. R.C. (in sostituzione dell'Avv. M.L.) a svolgere gli accertamenti preliminari relativi all'esposto della Cassa. A conclusione dell'istruttoria il Consiglio, con invito del 9.4.2010, convocava davanti a sé l'incolpato per l'udienza del 13.5.2010.

In detta udienza l'avv. C. formulava, a sua discolpa, le seguenti dichiarazioni: “Non ho provveduto all'invio del modello 5 relativo agli anni 2003 e 2004 per dimenticanza, ma ritengo che l'obbligo non sussista secondo quanto previsto anche dalla S. C. con sentenze 11.1.2006, n. 233 e 25.1.2009, n. 24784. Preciso che tale obbligo non sussiste con riferimento alla mia posizione in quanto non iscritto alla Cassa. Non sono all'attualità iscritto alla Cassa. Non essendo iscritto alla Cassa ho adempiuto l'obbligo di iscrizione all'INPS. Preciso di non avere inviato alla Cassa i richiamati modelli 5 per gli anni 2002 e 2003 nemmeno dopo la lettera del 9.4.2010 del Consiglio”.

Il Consiglio, quindi, non avendo ritenuto valide le giustificazioni dell'incolpato, e preso atto della perdurante omissione allo stesso contestata, deliberava, in data 13 maggio 2010, di sospenderlo a tempo indeterminato ai sensi della norma sopra richiamata.

Osservava in detta deliberazione l'Organo giudicante che l'art. 17 della L. n. 576/80, come modificato dalla L. n. 141/92, prevede espressamente l'obbligo della comunicazione alla Cassa del “modello 5” da parte di tutti gli iscritti all'Albo comminando, in caso di perdurante violazione di siffatto obbligo, la sanzione della sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato su segnalazione dell'Ente di Previdenza Forense, e che le decisioni della Suprema Corte citate dall'incolpato a sostegno delle sue difese non erano applicabili al caso di specie riferendosi ad avvocato stabilito iscritto presso la Cassa del Paese UE di provenienza.

La deliberazione veniva notificata il 4 giugno 010 all'incolpato e il 28 giugno 2010 al P.M. del Tribunale di Pescara.

Con tempestivo e rituale ricorso del 21.6.2010, depositato nella stessa data presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara, l'Avvocato B.C., rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso,dall'Avv. F.D.G., impugnava la suddetta deliberazione davanti a questo Consiglio Nazionale chiedendone la totale riforma sulla base di tre motivi, così rubricati:

1) Nullità della delibera impugnata per violazione dell'art. 50 L. 22.01.1934, n. 36;

2) Prescrizione dell'azione disciplinare;

3) Insussistenza dell'obbligo previsto dall'art. 17, L. n. 576/80.

Con il primo di essi il ricorrente deduce l'illegittimità della deliberazione impugnata per essergli stata comunicata, a suo dire, non integralmente, in violazione dell'art. 50, L. n. 36/1934, ma per estratto.

Con il secondo motivo eccepisce la prescrizione dell'azione disciplinare in quanto i fatti oggetto dell'incolpazione risalivano ad oltre cinque anni dalla contestazione. Con il terzo motivo assume che non aveva l'obbligo di presentare il “modello 5” non essendo iscritto alla Cassa di Previdenza, ma solo all'Albo professionale. Richiama sul punto due sentenze della Corte di Cassazione Civile (nn. 24784/09 e 233/06).

Conclude chiedendo la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità della deliberazione impugnata.

Il Consiglio dell'Ordine di Pescara si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 9 dicembre 2010, depositata in data 10 dicembre 010, a margine della quale è stesa la procura speciale rilasciata all'Avv. F.S. in forza di deliberazione di resistenza del 9.12.010. Con detta memoria il Consiglio contro deduce ai motivi del ricorso e conclude per il rigetto del gravame.

Il ricorrente ha prodotto in data 10.12.010 tre documenti (estratto conto INPS degli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004; nota illustrativa della Cassa Forense per la compilazione del modello “5/99” e distinta di postalizzazione n. --Omissis-- dell'Agenzia “Adriana recapiti”).

DIRITTO

Tutti i motivi del ricorso sono infondati.

Con il primo, come si è sopra precisato, il ricorrente assume l'illegittimità della delibera impugnata per essergli stata notificata in un testo non integrale, in violazione dell'art. 50 della L. n. 36/1934, ai sensi del quale le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine vanno integralmente comunicate all'interessato.

Il rilievo non ha fondamento.

La richiamata disposizione va interpretata infatti nel senso che il provvedimento oggetto di comunicazione non può limitarsi al solo dispositivo, ma deve contenere anche la motivazione e i presupposti sui quali si fonda, al fine di rendere conoscibile l'iter logico seguito dall'Organo collegiale per l'adozione dell'atto.

Ora, nel caso in esame, nell'atto notificato all'interessato in copia conforme all'originale (la conformità è attestata dalla sottoscrizione del Consigliere Segretario) sono presenti sia il dispositivo, sia la motivazione, con l'indicazione specifica della disposizione di legge violata (art. 17, L. n. 576/80), che viene pure integralmente trascritta nella parte che riguarda l'incolpato, e con la precisazione della perdurante omissione oggetto dell'incolpazione.

Il ricorrente, peraltro, non muove alcuna doglianza, neppure in linea ipotetica, al testo della deliberazione, il cui originale egli - ove ne avesse avuto necessità - avrebbe potuto agevolmente esaminare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, dove era stato depositato , né indica specifiche omissioni che gli abbiano impedito di svolgere compiutamente le proprie difese.

Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

Non è, infatti, configurabile, nel caso in esame, la prescrizione dell'azione disciplinare eccepita dal ricorrente.

Deve al riguardo precisarsi che, nel caso di omessa presentazione del “modello 5”, la prescrizione decorre, ai fini disciplinari, dalla diffida ad adempiere intimata all'interessato dalla Cassa di Previdenza.

Manca, in verità, negli atti del procedimento disciplinare, l'indicazione della data della diffida, ma la stessa non può che essere anteriore alla nota prot. n. 2009/162754 del 15 dic. 09, inviata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine e da quest'ultimo ricevuta il 23 dic. 2009, nella quale si richiama espressamente la diffida inviata con lettera racc. al ricorrente, diffida che quest'ultimo non ha mai contestato essergli stata intimata. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (17.7.06; n. 45; 4.6.2009, n. 50; 18.12.09, n. 166), la prescrizione dell'azione disciplinare, nell'ipotesi di condotta dell'incolpato perdurante nel tempo, e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta.

E' appena il caso al riguardo di precisare che neppure a seguito della nota 11.2.010 del Consiglio dell'Ordine di Pescara il ricorrente ha provveduto all'obbligo di comunicare alla Cassa il “modello 5”, come da esso stesso dichiarato in sede di audizione personale davanti al Consiglio il 13.5.010. L'omissione non era stata dunque sanata alla data della deliberazione impugnata, e non risulta tuttora sanata.

Infondato è, infine, il terzo motivo con il quale il ricorrente assume di non essere tenuto a presentare il “modello 5” in quanto, pur iscritto all'Albo degli Avvocati, non era iscritto alla Cassa di Previdenza forense.

E' agevole osservare che l'obbligo di inviare il “modello 5” prescinde dalla iscrizione alla Cassa Forense e pure dalla produzione di reddito professionale, atteso che la legge lo pone a carico degli iscritti all'Albo degli avvocati con esclusivo riferimento allo status professionale, indipendentemente dalla percezione di proventi o dalla eventuale iscrizione ad altre Istituzioni di Previdenza.

Il ricorrente ha prodotto in giudizio un estratto-conto dei versamenti da lui eseguiti all'INPS negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004 al fine di provare l'iscrizione ad un diverso sistema previdenziale. Detti versamenti, tutti relativi, come si evince dall'estrattoconto, ad una imprecisata attività professionale parasubordinata (e quindi diversa dall'attività di avvocato) non lo esonerano tuttavia dall'obbligo dell'invio del “modello 5” alla Cassa di Previdenza Forense, atteso che siffatto obbligo nasce ope legis dalla iscrizione nell'Albo degli avvocati. Peraltro, l'avv. C. non ha dato prova di essere iscritto anche in altro Albo professionale, né di avere esercitato l'opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale alla data di iscrizione all'Albo forense. Era dunque tenuto alla comunicazione obbligatoria del “modello 5” alla Cassa di Previdenza Forense. Indipendentemente da tali assorbenti rilievi va infine osservato che per uno degli anni in questione (2003) non risulta eseguito alcun versamento all'INPS.

Le due sentenze della Corte di Cassazione richiamate dal ricorrente a sostegno del motivo in esame sono prive di rilevanza. Esse riguardano, invero, fattispecie del tutto diversa, relativa ad avvocati stabiliti iscritti a Casse di Previdenza del Paese UE di provenienza.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n.37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 10 dicembre 2010. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 

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