Azione disciplinare - termine presrizione Il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare previsto dall'art. 51 del R.D.L., 27 novembre 1933, n. 1578 decorre dal giorno del fatto, allorchè l'illecito si esaurisce nell'ambito disciplinare e dal momento della pronuncia definitiva del giudice per quei fatti che, costutituendo reato, hanno dato luogo all'esercizio dell'esercizio penale. Nella prima ipotesi l'unico atto al quale viene riconosciuta efficacia interruttiva è la delibera la contestazione degli addebiti mossi all'incolpato. (Nella fattispecie è stata dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare promossa con l'apertura del procedimento disciplinare dopo cinque anni e sei mesi dal fatto addebitato al professionista). (C.N.F. 31 Marzo 1990, n. 17 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. LANDRISCINA - P.M. JANNELLI (concl. Conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 marzo 1989).