Prescrizione-Fatti interruttivi -Questione di legittimità costituzionale
1-prescrizione-Fatti interruttivi 2-Questione di legittimità costituzionale 3-Rapporti con i clienti
1-La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è validamente interrotta sia dalla notifica della delibera del Consiglio dell'Ordine che dispone l'apertura di procedimento disciplinare, sia dalla fissazione del dibattimento. Tale decorrenza è altresì interrotta per effetto della pendenza di procedimento penale riguardante i medesimi fatti posti a base dell'azione disciplinare fino al momento in cui la relativa sentenza è divenuta definitiva.
2-È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa contenuta nell'art. 51 del r.d.l. 1578/1933 laddove la prescrizione dell'azione disciplinare non prevede anche l'interruzione del corso di tale termine.
3-Il professionista che si sia indebitamente appropriato di somma di cui aveva il possesso, spettante alla propria cliente, riconosciuta di menomate facoltà psichiche, e che abbia esercitato attività professionale partecipando anche ad una sola udienza, sebbene sospeso dall'esercizio della professione, compromette al massimo grado la sua reputazione e la dignità dell'intera classe forense e merita la radiazione dall'Albo. (C.N.F. - 19 SETTEMBRE 1989, N. 135 - Pres. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. VALERI (concl. conf.) (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 23 luglio 1987).