24/11/1994 Prescrizione azione disciplinare -Sospensione procedimento - Pendenza procedimento penale 1-Secondo quanto dispone l'art. 51 della legge professionale, ciò che si prescrive è l' "azione disciplinare" e non già la violazione deontologica, confermando in tal modo la natura di istituto di diritto processuale propria della prescrizione secondo l'ordinamento professionale. Ne deriva che è applicabile la legge vigente nel momento della adozione della decisione. 2-Fino all'entrata del nuovo codice di procedura penale il termine di prescrizione dell'azione disciplinare era sospeso dalla pendenza del procedimento penale. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, essendo stata stabilita la totasle autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, si è da quel momento fatto decorrere il periodo di prescrizione dell'azione disciplinare. (C.N.F. - 24 NOVEMBRE 1994, N. 124 - Pres. RICCIARDI - Rel. BALLARDINI - P.M. MARTONE (conf.) -Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa del 17 aprile 1993).