Prescrizione azione disciplinare Il termine quinquiennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti di coloro che esercitano la professione forense, non decorre fino a quando la condotta del professionista passibile di sanzione si sia protratta. Tale principio applicato all'ipotesi di omesso rendiconto al cliente delle somme percepite, individua il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel momento dell'effettiva rendicontazione al cliente delle somme percepite da parte dell'avvocato, a nulla rilevando le circostanze relative al duplice trasferimento dello studio del professionista e al mancato interessamento alla vicenda del cliente. (C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 141 - Pres. RICCIARDI - Rel. LANDRISCINA - P.M. NICITA (conf.) -Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 marzo 1992).