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Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 2021

 

Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell’art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 2021