Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 2021
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato per ottenere il risarcimento di un danno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato “nella data di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno di cui aveva dato incarico al professionista e rimasto inadempiuto”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 2021