Sospensione cautelare: l’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 60, comma 6, della legge 247/12), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 215