Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per la presentazione dell’impugnazione non ne comporta nullità
L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206