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Procedimento disciplinare - Decisione Impugnazione

 Termine di venti giorni Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Termine di venti giorni dalla notificazione ex art. 50 co. 2, L.P. - Inosservanza - (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 aprile 2004). Consiglio Nazionale Forense - decisione del 28-11-2011, n. 177

Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione  - Impugnazione - Termine di venti giorni

Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Termine di venti giorni dalla notificazione ex art. 50 co. 2, L.P. - Inosservanza - L'inosservanza del termine per ricorrere, stabilito dall'art.50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, in venti giorni dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Consiglio territoriale, rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 aprile 2004). Consiglio Nazionale Forense - decisione del 28-11-2011, n. 177

Consiglio Nazionale Forense - decisione del 28-11-2011, n. 177

FATTO
Il 13 novembre 2003 il COA di Rimini dava notizia all’Avv. P. ed al Pubblico Ministero dell’intervenuta apertura di un procedimento disciplinare n. 45/98, risultante dalla riunione ad un primo di altri sei procedimenti (n.22/01, 41/01, 19/02, 35/02, 49/02, 21/03): con citazione in data 2 dicembre 2003, notificata all’incolpato e alla Procura, venivano contestate formalmente all’Avv. P. P. P. diverse violazioni Codice Deontologico Forense (tra le altre, in relazione all’obbligo di fedeltà e diligenza - art.6, 7 e 8 - e dell’obbligo di adempimento del mandato - art.38 - , di dare informazioni al Cliente sulle attività svolte, di partecipare alle udienze nella qualità di difensore, di provvedere alla citazione dei testimoni, di dare istruzioni al procuratore domiciliatario e di retribuirne l’opera, di emettere fattura contro il pagamento degli onorari, di rispondere alle richieste d’informazioni rivoltegli dal Consiglio dell’Ordine) L’Avv. P. invitato dal Consiglio a presentare le sue deduzioni in ordine agli addebiti, vi ottemperava con nota del 14 gennaio 2004, adducendo giustificazioni al suo operato.
Alle udienze dibattimentali del 24 febbraio e del 23 marzo 2004, assenti il Pubblico Ministero e l’incolpato, che non svolgeva difese, venivano sentiti diversi testimoni, che confermavano nella sostanza i fatti posti a fondamento dell’incolpazione. Al termine delle deposizioni, il Consiglio, ritenuta la responsabilità dell’iscritto per tutti i fatti costituenti violazione di norme disciplinari, visti i precedenti, all’udienza del 20 aprile 2004 deliberava d’infliggere all’Avv. P. la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre. La decisione veniva depositata il 18 maggio 2004, notificata il 31 maggio 2004 ed eseguita dal 10 luglio 2004 al 9 ottobre 2004.
Contro tale pronuncia ha proposto ora ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense l’Avv. P. P. P., con atto notificato il 26 maggio 2010 al COA di Rimini.
Il ricorrente eccepisce anzitutto la inesistenza della notificazione della decisione, a suo tempo effettuata al suo studio di Rimini, in Corso --Omissis--, “a mani di M. T. collega di studio in busta chiusa”, per non essere mai stata la stessa incardinata nello studio legale, bensì praticante avvocato presso l’Avv. A. Z., altrove professionalmente domiciliato; e chiede che questo Consiglio voglia conseguentemente pronunciare l’annullamento della decisione per l’intervenuta prescrizione delle violazioni.
Nel merito rileva l’assoluta genericità e indeterminatezza della descrizione delle condotte riferite alle presunte violazioni deontologiche, in parte comunque non rispondenti al vero: per il primo capo prive di riferimenti temporali; per il secondo avendo provato il ricorrente i pagamenti effettuati al corrispondente; per il terzo, poiché l’Avv. B. di Ancona era stato officiato in due diversi procedimenti; per il quarto capo, poiché il ricorrente non aveva avuto notizia della nomina a difensore di fiducia; per il quinto capo, per non essere stato a conoscenza dell’esistenza del procedimento; per il sesto capo, per essere l’esponente persona non affidabile e per avere il ricorrente emesso una fattura per l’acconto ricevuto;
per il settimo capo, per essere stata emessa dal Presidente del Tribunale effettivamente una sentenza parziale di divorzio, con rinvio all’istruttore per la causa di merito.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l’inosservanza del termine per ricorrere, stabilito dal R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, art.50, co. 2, in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale: in questo caso il termine di venti giorni è spirato senza che fosse stato proposta l’impugnazione, promossa a distanza di sei anni dalla notificazione della decisione.
Il ricorrente deduce l’inesistenza della notificazione, a suo tempo effettuata al suo studio di Rimini, “a mani di M. T. collega di studio in busta chiusa”, per non essere mai stata la stessa incardinata nello studio legale del ricorrente, bensì praticante presso altro avvocato, altrove professionalmente domiciliato: quindi non abilitata a riceverla.
La qualità di collega di studio attestata dall’Ufficiale Giudiziario nella relazione di notificazione non può essere contrastata, se non da una sentenza resa nell’ambito di un procedimento di querela di falso (artt.221 e segg, cod.proc.civ.):in mancanza della quale, l’atto di provenienza del pubblico ufficiale non può essere disatteso.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.

 

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