Delibera del C.d.O. che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione
Avvocato - Delibera del C.d.O. che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione
Potere di revisione del C.N.F. - Limiti - Controllo presupposti formali - Censure di merito - Il potere di revisione del C.N.F. sui provvedimenti di apertura dei procedimenti disciplinari deve essere ristretto entro i confini di un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all'esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, escludendosi qualsiasi ingerenza nel merito degli stessi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. di Trani, 7 aprile 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 30-12-2011, n. 223
Consiglio Nazionale Forense decisione del 30-12-2011, n. 223
FATTO
Al ricorrente, con esposto presentato il 13 ottobre 2008 al Consiglio dell’Ordine di Trani dal Signor Giovanni di Leo, che guidando un’autovettura il 19 maggio 2005 aveva investito un minore S. T. conducente di un motociclo procurandogli lesioni personali, venne addebitato il non aver seguito diligentemente, nella sua veste di difensore di fiducia nel conseguente processo penale e nella vertenza civile di risarcimento del danno, in una prima sua fase pregiudiziale.
Il C.O.A. di Trani, delegato un suo Consigliere, svolgeva un’istruttoria sulla vicenda portata alla sua attenzione, con l’audizione dell’esponente e dell’avvocato, al termine della quale deliberava l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. N. S. per la violazione dell’art.11 del C.D.F., con il seguente capo:
“Per aver, in violazione dell’art. 11 C.d.f, stante la nomina quale difensore di fiducia di D. L. G., nato a Trani il --Omissis-- ed ivi residente alla via --Omissis--, nel processo penale n. 524/07 R.G. Tribunale di Trani in composizione monocratica, conclusosi con la sentenza n. 191/08 reg. sent. del 19 marzo 2008, depositata in cancelleria il 16 giugno 2008, omesso di presenziare alle udienze del detto processo ed in particolare all’udienza del 19 marzo 2008. In Trani fino al 19 marzo 2008“.
Contro tale deliberazione di apertura del procedimento, ha proposto tempestivo ricorso l’avv. N. S., deducendo le seguenti censure di merito:
- non avere l’esponente mai conferito in sede penale o civile un mandato difensivo accettato dal ricorrente;
- non aver conseguentemente l’avvocato mai chiesto né ricevuto un compenso per la propria opera;
- avendo dichiarato l’avvocato d’interessarsi solo di questioni civilistiche, con l’invito a rivolgersi ad un penalista, aver fatto intendere il ricorrente che ciò avrebbe fatto;
- aver dichiarato l’esponente all’avvocato che avrebbe proceduto senza indugio a risarcire del danno la parte lesa.
Chiede in conclusione il ricorrente l’annullamento della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare in ragione dei vizi sopra indicati.
DIRITTO
Il potere di revisione del CNF sui provvedimenti di apertura dei procedimenti disciplinari, la cui impugnazione innanzi al CNF è da ritenere ammissibile dopo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 50, R.D. n. 1578/1933 compiuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU., n. 29294/2008), deve essere ristretto entro i confini di un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all'esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (quali, ad esempio, l'esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l'avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri;
l'esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal C.O.A.; l'avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l'udienza dibattimentale; etc.), escludendosi qualsiasi ingerenza nel merito degli stessi.
Ciò anche in virtù della considerazione secondo cui, nell'attuale assetto ordinamentale, non esiste un rapporto di tipo gerarchico, né di tipo funzionale, tra il CNF e i COA territoriali, con conseguente ampia discrezionalità di questi ultimi nell'an e nel quomodo delle azioni finalizzate alla tutela degli interessi dei quali essi stessi sono enti esponenziali.
Il ricorrente, impugnando in questa sede la delibera di apertura del procedimento, ha chiesto a questo Consiglio di annullare il provvedimento d’apertura, spiegando quattro motivi d’impugnazione, tutti afferenti al merito.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2009.