Impugnazione - Ricorso al CNF - Presentazione del ricorso a mezzo posta - Spedizione entro il ventesimo giorno - Ricezione tardiva
Impugnazione - Ricorso al CNF - Presentazione del ricorso a mezzo posta - Spedizione entro il ventesimo giorno - Ricezione tardiva
Ai sensi dell'art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata deve ritenersi tardivo. L'azione di presentare materialmente il ricorso al C.O.A. entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato non ha alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente. (Fattispecie in cui il ricorrente, in luogo del deposito, ha spedito per posta il proprio ricorso al C.O.A. competente a mezzo di una semplice raccomandata e non nell'esercizio delle facoltà attribuibili all'avvocato ai sensi della legge n. 53/94 in tema di notifica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 22 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 201
FATTO
Con esposto depositato il 16 marzo 2007 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, la Sig.ra N. E. lamentava la commissione in suo danno, da parte dell’Avv. F. C., di una serie di azioni deontologicamente censurabili.
Più specificamente, riferiva quanto segue.
Nel corso del procedimento di interdizione avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Siracusa, l’avv. F. C., legale del di lei figlio W., che si opponeva alla richiesta interdizione della madre, veniva nominato, in data 9 settembre 2003, dall’esponente suo procuratore generale.
Sebbene, quindi, l’avv. C. amministrasse l’intero patrimonio della Sig.ra N., quest’ultima lamentava di non aver ricevuto alcun rendiconto delle operazioni eseguite dal procuratore; per tale ragione, l’anzidetta procura veniva revocata il 14 gennaio 2005.
Successivamente, con racc. a.r. del 30 agosto 2005 predisposta nel suo interesse dall’Avv. A. M., l’esponente reiterava formalmente la richiesta di rendiconto, ma anche in tale occasione l’incolpato non rispondeva.
Emergevano dall’esposto, inoltre, ulteriori circostanze, ovverosia che l’avv. C.:
a) In data 31 dicembre 2004, aveva notificato all’esponente precetto ed atto di pignoramento presso terzi;
b) Risultava aver sostanzialmente concorso alla difesa del resistente in un procedimento di sfratto per finita locazione promosso dall’esponente;
c) Dopo la nomina a procuratore generale, aveva difeso fiduciariamente il figlio dell’esponente in un procedimento penale nel quale quest’ultima figurava come “parte offesa”.
Per le ragioni dianzi esposte, la Sig.ra N., chiedeva che il COA di Siracusa accertasse e valutasse i comportamenti denunciati, procedesse disciplinarmente nei confronti dell’Avv. C. ed invitasse altresì quest’ultimo a restituire all’esponente i libretti di risparmio.
Aperto il procedimento disciplinare ed espletata l’attività istruttoria preliminare, il COA di Siracusa notificava il 17 marzo 2009 all’Avv. F. C. atto di incolpazione del seguente tenore:
1) Per avere l’avv. F. C. violato gli articoli 7, 37 e 69 del C.D. per aver rivestito incarico di procuratore generale della Sig.ra N. E. essendo già difensore del figlio di quest’ultima, S. W. G., imputato nel procedimento penale di circonvenzione di incapace e abbandono, nel quale è parte offesa la Sig.ra N. E. In Pachino e Siracusa dal 9/9/2003 al 15/12/2004
2) Per avere l’avv. F. C. violato gli artt. 8, 41, 42 e 60 del C.D. per avere omesso di rendere il conto della gestione del patrimonio di N. E., conseguente allo svolgimento dell’incarico di procuratore generale della medesima, e per non avere restituito alla stessa il suo libretto bancario e le somme incassate per conto della sua rappresentata, prima e dopo la revoca del mandato, avvenuta con atto notificato il 15/2/2005, e nonostante la formale richiesta scritta dell’Avv. A. M. e quella del curatore avv. G. M.. In Pachino in data anteriore e successiva al 15/2/2005.
3) Per avere l’avv. F. C. violato gli artt. 6, 7, 37 e 60 del C.D. per avere promosso nel suo esclusivo interesse atto di precetto e pignoramento presso terzi contro la Sig.ra N. E., mentre ne era suo procuratore generale e gestiva il patrimonio, i conti correnti ed il libretto bancario della medesima, utilizzando conoscenze e due titoli di cui era in possesso a ragione dell’incarico di procuratore generale ricoperto. In Pachino ed Avola dal 31/12/2004 in poi.
4) Per avere l’avv. F. C. violato gli artt. 5 e 60 del C.D., trattando N. E. in malo modo, dando in escandescenze e minacciando di rovinarla, in occasione della visita della stessa presso lo studio del professionista, finalizzata a chiedere la restituzione del libretto bancario. In Pachino nel dicembre 2004.
5) Per avere l’avv. F. C. violato gli artt. 6, 7, 37, 51 e 60 del C.D. per avere assunto di fatto la difesa di S. C., conduttore dell’immobile adibito ad albergo di proprietà della N. contro la stessa N. E., dalla quale era stato nominato suo procuratore generale per la gestione del patrimonio della mandante, nella procedura di sfratto promossa dalla proprietaria, facendo risultare formalmente quale difensore dell’intimato la nipote, avv. C. M., a poco più di un anno dalla revoca della procura generale, utilizzando conoscenze avute in ragione dell’incarico ricoperto ed essendo indicato come unico testimone contro la stessa N.. In Pachino ed Avola dal 7/5/2006 in poi.
Avviato il procedimento all’udienza del 17 marzo 2009, con decisione del 22 dicembre 2009, depositata il successivo 14 maggio 2010, il COA di Siracusa proscioglieva l’Avv. C. dagli addebiti contestati ai capi 1), 4) e 5) dell’atto di incolpazione; ne ravvisava, viceversa, la responsabilità con riferimento alle violazione contestate ai nn. 2) e 3) e, per l’effetto, gli comminava la sanzione di mesi due di sospensione dall’esercizio della professione.
Le ragioni della ritenuta responsabilità dell’Avv. C. possono essere così rappresentate.
Il COA ha, innanzitutto, reputato certo che l’avv. C. omise di rendere il conto della gestione patrimoniale svolta nella qualità di procuratore generale della Sig.ra N.;
del pari, è stato provato che Egli non restituì alla medesima i libretti bancari e le somme incassate. Al riguardo, le prove sarebbero costituite, in positivo, dalla testimonianza dell’avv. M., curatore della Sig.ra N., e, in negativo, dal mancato riscontro da parte dell’incolpato della lettera del 30 agosto 2005, dianzi richiamata, indirizzatagli dall’Avv. M..
Anche la fattispecie descritta nell’addebito sub 3) e la conseguente violazione delle norme di cui agli artt. 6, 7, 37 e 60 del cod. deont. risulterebbero provate, secondo il COA, dalle prove raccolte. L’incolpato infatti, in qualità di procuratore generale, aveva avuto il possesso dei titoli azionati con l’atto di precetto. Inoltre, era consapevole che gli assegni pensionistici dell’esponente confluivano sul
libretto di deposito bancario, al punto che è stato in grado di pignorare per intero le relative somme, aggirando così, scrive esplicitamente il COA, “anche la norma che prevede l’impignorabilità oltre il quinto delle somme erogate a titolo di pensione”. È documentale, da ultimo, che l’atto di precetto fu notificato alla Sig.ra N. il 31 dicembre 2004, allorquando ne era ancora il procuratore generale: la
revoca di tale incarico, infatti, intervenne solo il 14 gennaio 2005.
Il succitato provvedimento, notificato a mezzo posta il 25 maggio 2010, è stato impugnato dall’avv. C. con ricorso che risulta spedito per racc. a.r. il 14 giugno 2010 e ricevuto dal COA il successivo giorno 17.
Nel merito della decisione e con riferimento alle motivazioni dedotte in ordine alla ritenuta responsabilità, l’incolpato, con riferimento alla fattispecie sub 2), eccepisce innanzitutto che l’avv. M. non aveva iniziato alcuna azione nei suoi confronti al fine di avere, nell’interesse della Sig.ra N. il rendiconto.
In ordine, invece alla violazione di cui al punto 3) dell’atto di incolpazione, il ricorrente nega di aver pignorato somme depositate sul libretto bancario, avendo egli, in realtà, fatto eseguire presso terzi, ovverosia all’INPS di Noto, il pignoramento degli arretrati dell’indennità di accompagnamento fino a concorrenza dell’ammontare del suo credito di € 13.000.
Per i motivi anzidetti, il ricorrente chiede di essere prosciolto da qualsivoglia addebito.
DIRITTO
È necessariamente preliminare accertare se l’impugnazione della decisione del COA da parte del ricorrente sia stata tempestiva o meno.
Come detto, la decisione fu notificata all’incolpato il 25 maggio 2005. Il ricorso dell’avv. C., spedito in data 14 giugno 2005, è poi pervenuto al COA il successivo giorno 17.
Le norme alle quali deve aversi riguardo, al fine di valutare la tempestività del ricorso, sono l’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 e l’art. 59 del R.D. N. 37 del 1934.
La prima norma prevede, al II° comma, seconda parte, che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense può essere proposto “entro venti giorni dalla notificazione” della decisione del COA.
La seconda, contenuta nel R.D. recante le norme integrative e di attuazione del R.D.L. n. 1578/1933, prescrive che “Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia”.
Proprio in ragione di quest’ultima disposizione, da ritenersi attuativa ed interpretativa del succitato art. 50 della vigente Legge Professionale, la costante giurisprudenza di questo Consiglio è indirizzata nel ritenere che il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata debba ritenersi tardivo.
Si vedano, al riguardo, ex plurimis, le decisioni di questo Consiglio n. 70/2011, n. 160/2010 e n. 244/2009.
Di particolare rilievo appare, stante la comune fattispecie di riferimento, la n. 160/2010, nella quale, alla pag. 5, si osserva che “.. la parola, usata dalla legge, e cioè presentazione del ricorso presso l’Ufficio competente a riceverla, non consenta di ritenere ammissibile un ricorso pervenuto, comunque, a quell’Ufficio dopo la scadenza del termine.”.
Anche in questo caso, infatti, il ricorso era stato spedito al COA a mezzo posta nell’ultimo giorno utile, ossia il ventesimo dopo la notificazione della decisione disciplinare, ed era pervenuto al COA medesimo dopo il decorso del ventesimo giorno.
Per tale ragione, il Consiglio, anche in quell’occasione, ha ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento fin lì prescelto; orientamento anche condiviso, allora, come nel procedimento che ci occupa, dal Procuratore generale.
Questo Consiglio non si nasconde, peraltro, l’oggettiva datazione delle norme di riferimento, da un lato, ed ha ben presenti, dall’altro, sia le modifiche legislative apportate all’art. 149 cpc dalla Legge n. 263/2005, che consentono ora al notificante di rispettare il termine per la notifica solo con la tempestiva consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, sia l’introduzione della legge n. 53/1994, che ha
consentito agli Avvocati a ciò autorizzati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di eseguire personalmente le notifiche a mezzo posta.
Di oggettivo rilievo, con riguardo a quest’ultima tematica, è la sentenza n. 2055 del 13/4/2010, con la quale il Consiglio di Stato, nel riformare una difforme pronuncia del T.A.R. Piemonte, si è richiamato ai principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 26/11/2002 (che ispirò la succitata integrazione dell’art. 149 cpc), per conseguentemente affermare che “Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio di portata generale riferibile ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge..”.
Ritiene il Consiglio che, proprio in questa recente pronuncia risiedano le ragioni che impongono di non deflettere dall’orientamento giurisprudenziale fin quiprivilegiato.
Come ricordato dal Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale ha fatto un riferimento esplicito agli oneri che la legge impone al notificante per dare dei medesimi un’interpretazione, costituzionalmente orientata, che salvaguardasse la portata della norma che, a partire dal 1994, ha attribuito agli Avvocati a ciò autorizzati, e non solo agli Ufficiali giudiziari, la capacità di notificare gli atti giudiziari, autonomamente, a mezzo posta.
La fattispecie che ci occupa è, invece, diversa, in quanto il ricorrente, come risulta dal doc. n. 48 in atti, ha spedito per posta il proprio ricorso al COA competente, ma a mezzo di una semplice raccomandata e non nell’esercizio delle facoltà attribuibili ex Lege n. 53/1994. In tal modo, il ricorrente ha quindi esercitato una propria facoltà (spedire anziché depositare direttamente), ma non ha certo compiuto alcuna formalità prevista dalla legge in tema di notifica.
Ne consegue, in conclusione, che l’azione di presentare materialmente il ricorso al COA entro il ventesimo giorno dalla notifica dell’atto impugnato non ha, quanto meno nel caso che ci occupa, alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente.
Conclusivamente, poiché non vi è contestazione in ordine al fatto che il ricorso dell’Avv. C. pervenne al COA di Siracusa in data 17 giugno 2005, ovverosia tre giorni dopo la scadenza del termini di venti giorni decorso dalla notifica della decisione impugnata, eseguita il 25 maggio 2005, il ricorso stesso dovrà essere dichiarato inammissibile, con ciò restando assorbita anche l’eventuale disamina del merito.
P.Q.M.
il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio,
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933 e gli artt. 59 e ss. del R.D. n. 37/1934,
dichiara inammissibile il ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione, assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2011