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Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Presentazione ricorso direttamente al C.N.F.

Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Presentazione ricorso direttamente al C.N.F.
E' inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione disciplinare del C.O.A. che, invece di essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento, ai sensi dell'art. 59, co. 1, r.d. n. 37/34, venga notificato al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 ottobre 2008).Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 188
Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 188

FATTO
1. Con esposto pervenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Monza il 22.3.2007, M. E. I. C., difeso dall’avv. P. M., che pure sottoscriveva, deduceva:
a) che nel giudizio di divorzio dalla moglie V. B., da egli promosso con l’avv. M., l’avv. V. L. R., difensore della signora B., aveva allegato alla propria comparsa conclusionale un accordo tra i coniugi;
b) che tale accordo, nel quale erano previste condizioni gravose e lesive dei suoi diritti, gli era stato fatto sottoscrivere dall’avv. L. R., senza che la stessa avesse informato l’avv. M. della presa di diretto contatto con l’esponente;
c) che con tale accordo veniva variato l’importo dell’assegno e venivano regolati i rapporti con il figlio minore;
d) che l’avv. L. R., che aveva contattato l’esponente, lo aveva assicurato che l’avv. M. era al corrente dell’incontro e favorevole alla firma dell’accordo;
e) che l’avv. L. R. aveva riferito all’esponente che, qualora non avesse sottoscritto l’accordo, non ci sarebbe stato il divorzio.
All’esposto era allegata una lettera dell’avv. L. R. all’avv. M., nella quale la prima faceva presente che “la parte” l’aveva cercata per definire la questione degli arretrati dell’assegno fissato in sede di separazione, per i quali l’avv. L. R. aveva notificato un atto di precetto, questione della quale l’avv. M. non era stato investito dal C., che nell’occasione dell’incontro i coniugi avevano raggiunto l’accordo anche sul divorzio, che in questo modo si erano “accavallati” i due procedimenti, ma non era assolutamente previsto, che il C. le aveva detto che l’avv. M. era informato.
2. Richiesta di deduzioni in merito all’esposto, l’avv. L. R. esponeva:
a) che dopo la notificazione del precetto per gli arretrati aveva ricevuto una chiamata della cliente, che le aveva riferito che vi erano dei margini per una definizione;
b) che aveva fissato un appuntamento presso il proprio studio, sicura che ci sarebbe stato anche l’avv. M., che peraltro non era stato incaricato per questa posizione;
c) che i coniugi le avevano presentato il contenuto dei loro accordi, che riguardavano anche il divorzio, che lei aveva recepito e trascritto;
d) che tali accordi erano nell’interesse del minore e che lei non aveva preso denaro dal C..
Allegava una dichiarazione della cliente, con la quale la signora B. dichiarava che l’avv. L. R. non aveva fatto alcunché per costringere il C. a sottoscrivere l’accordo di divorzio, che era stata la stessa B. a proporre un accordo al marito per evitare il pignoramento, che aveva invitato il marito a recarsi dall’avv. L. R. con l’avvocato, ma che era venuto da solo, che l’avv. L. R. aveva cercato di rispettare le intenzioni dei coniugi.
3. L’avv. L. R. veniva tratta a dibattimento con il seguente capo d’incolpazione:
“per violazione degli artt. 22 I° comma e 27 C.D.F., per non aver mantenuto, nei confronti del Collega Avv. M., avversario nel procedimento per divorzio Tribunale di Monza R.G. n. 013401/05 Giudice dott. De Lillo, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, avendo preso contatti, nel corso del giudizio e, precisamente, pochi giorni prima della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, direttamente con controparte Sig. C., fissando un incontro presso il suo studio, predisponendo per la sottoscrizione delle parti un accordo privato poi prodotto in allegato alla comparsa conclusionale, il tutto senza avvertire, preavvisare o, comunque, informare il Collega avversario delle proprie intenzioni e delle proprie azioni. In Monza dai giorni immediatamente precedenti il 15.02.2007 al 17.02.2007”.
Al dibattimento l’avv. L. R. dichiarava di avere più volte tentato di contattare l’avv. M. per riferirgli quanto accaduto ed in particolare per comunicargli l’esito dell’incontro con le parti.
L’avv. M. dichiarava di avere appreso dell’incontro dalla comparsa conclusionale dell’avv. L. R. e di non avere avuto notizia dell’atto di precetto sino ad epoca successiva al deposito della comparsa conclusionale.
Il C. dichiarava di essere stato convocato telefonicamente dall’avv. L. R., che gli aveva detto che se non venivano sistemate le pendenze economiche con la moglie il divorzio non avrebbe potuto essere pronunciato, che non aveva avvisato l’avv. M. perché l’avv. L. R. gli aveva detto che la convocazione era stata sollecitata dal giudice e pertanto pensava che l’avv. M. lo sapesse, che nell’incontro era stato discusso del contenuto della scrittura e l’accordo era stato redatto a seguito della trattativa, che aveva rappresentato all’avv. L. R. le difficoltà a mantenere l’impegno, che aveva firmato perché era convinto che l’avv. M. fosse a conoscenza dell’incontro, che l’avv. L. R. non l’aveva invitato a contattare l’avv. M., che non era soddisfatto dell’accordo, ma che lo aveva firmato perché era convinto di dover obbedire all’ordine del giudice e di non avere altre vie d’uscita, volendo ottenere il divorzio, che non gli risultava che nel corso dell’incontro l’avv. L. R. avesse telefonato o cercato di telefonare all’avv. M.. La difesa dell’incolpata chiedeva l’assoluzione.
4. Il Consiglio riteneva l’incolpata responsabile e le irrogava la sanzione della sospensione per mesi quattro.
Il Consiglio riteneva provati i fatti: il deposito dell’accordo unitamente alla comparsa conclusionale (documentalmente), la circostanza della mancata informazione all’avv. M. (teste avv. M.), la convocazione ad opera dell’avv. L. R., l’indicazione, della stessa, che per giungere al divorzio il Giudice aveva ordinato la convocazione delle parti presso il suo studio per sistemare le pendenze economiche, la riunione e la sottoscrizione dell’accordo (teste C.).
Sottolineava l’inconsistenza delle giustificazioni dell’avv. L. R., che contrariamente a quanto risultante documentalmente e dalle testimonianze, aveva dichiarato di avere tentato di contattare l’avv. M. per comunicargli l’esito dell’incontro e che aveva affermato che l’accordo era funzionale alla sola definizione delle pendenze economiche e che le altre condizioni non erano un vero e proprio accordo, ma dei principi di massima cui le parti avrebbero potuto fare riferimento allorché fossero stati confermati in sede di divorzio consensuale.
5. Avverso tale decisione, notificata all’incolpata in data 9.1.2009 e che risulta notificata al difensore a mezzo posta in data 17.2.2009, stando alle risultanze del sito internet delle P. (essendovi agli atti tale risultanza, ma non l’avviso di ricevimento), ricorre l’avv. L. R., con ricorso che risulta sottoscritto dal solo difensore avv. Sabrina Stella
– nel quale questa dichiara che la decisione non è mai stata notificata presso il proprio studio – e che non risulta depositato presso il Consiglio dell’Ordine di Monza, ma notificato a questo Consiglio Nazionale in data 30.6.2010.
Chiede la propria assoluzione, nella sostanza deducendo che per la questione degli arretrati nel pagamento dell’assegno il C. non era assistito dall’avv. M., che nonostante ciò aveva tentato di mettersi preventivamente in contatto con l’avv. M., ma senza riscontro, che pertanto aveva convocato il C., che l’accordo era stato esclusivamente finalizzato alla definizione del debito, evitando un’iniziativa ex art. 570 cod. pen. e l’esecuzione, mentre le altre condizioni non erano un vero e proprio accordo, ma dei principi di massima cui le parti avrebbero potuto riferirsi se fossero stati confermati in sede di divorzio consensuale, che l’accordo era stato allegato alla comparsa conclusionale così come suggerito dal giudice, che il C. non aveva riportato alcun pregiudizio da tale accordo, che andava valorizzata la sua buona fede, tra l’altro avendo, l’avv. L. R., agito nell’interesse di entrambe le parti.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto, anziché essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, è stato notificato a questo Consiglio Nazionale Forense (Consiglio Nazionale Forense, 30 settembre 2008, n. 96, 28 dicembre 2005, n. 202,
23 aprile 2004, n. 100).
P.Q.M.
il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2011.