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Avvocato - Tenuta degli albi - Cancellazione Registro praticanti - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dall'interessato

Avvocato - Tenuta degli albi - Cancellazione Registro praticanti - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dall'interessato - Inammissibilità - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 2 e dell'art. 60, ult. co., R.D. n. 37/34, dell'art. 37, co. 4, e dell'art. 7, co. 1, R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato (nella specie praticante cancellato dal Registro) che non rivesta la qualifica di avvocato e che, pertanto, non sia legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al C.N.F., senza l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 ottobre 2010). Consiglio Nazinale Forense decisione de 15-12-2011, n. 202

 

Avvocato - Tenuta degli albi - Cancellazione Registro praticanti - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dall'interessato Avvocato - Tenuta degli albi - Cancellazione Registro praticanti - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dall'interessato - Inammissibilità - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 2 e dell'art. 60, ult. co., R.D. n. 37/34, dell'art. 37, co. 4, e dell'art. 7, co. 1, R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato (nella specie praticante cancellato dal Registro) che non rivesta la qualifica di avvocato e che, pertanto, non sia legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al C.N.F., senza l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 ottobre 2010). Consiglio Nazinale Forense decisione de 15-12-2011, n. 202

 

Consiglio Nazinale Forense decisione de 15-12-2011, n. 202

FATTO
Con provvedimento del 04.10.2010, notificato il 21.12.2010, il COA di Verona disponeva la cancellazione dal Registro dei praticanti della dott.ssa S. S., rilevando che la stessa, residente a Barcelona-(Spagna), Plaza --Omissis--, era stata iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti il 18.11.2002, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica in data 01.08.2005, ma che era decorso il termine di 3 (tre) mesi dalla deliberazione che confermava il regolare svolgimento della pratica professionale.
Ricorre contro tale decisione la dott.ssa S. con atto datato 21.12.2010 sottoscritto personalmente, senza l'assistenza di un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ed indirizzato direttamente al CNF, spedito il 07.01.2011 e pervenuto al CNF il 18.01.2011 sostenendo di risiedere in Verona, via --Omissis--.
Dichiara che la raccomandata a.r. ricevuta in data 23.09.2010 a Barcelona di Spagna, dove ha domicilio in forma saltuaria per ragioni di studio in relazione all'uso del catalano nella legislazione europea, non è stata inviata al luogo della propria residenza .
Con atto del 20.05.2011 il COA di Verona, ha provveduto alla correzione di errori materiali delle delibera impugnata - la data di nascita della dott.ssa S. indicata al 14.09.2010 anziché al 14.09.1973 e lo stesso nominativo della S., indicata come dott.ssa S..
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In tema di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati, l'art. 59 c.1 R.D. n. 37/34, prevede tassativamente il deposito del ricorso presso il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia, nel caso in oggetto, presso l'Ordine di Verona.
La dott.ssa S. ha invece indirizzato il ricorso direttamente al Consiglio Nazionale Forense.
Il ricorso è poi sottoscritto personalmente dalla dott.ssa S. senza l'assistenza di un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
È noto infatti che ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2 e dall'art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/1934, dell'art. 37, comma 4, e dell'art.7, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato che non riveste la qualifica di avvocato e che, pertanto, non è legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al CNF senza l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo speciale.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla dott.ssa S. S. e, per l'effetto, lo rigetta, con la conferma integrale dell'impugnato provvedimento, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona in data 4 ottobre 2010
Così deciso in Roma lì 14.07.2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Andrea Mascherin f.to Prof. avv. Ubaldo Perfetti
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 15 dicembre 2011