Tenuta albi - Praticante avvocato - Nulla osta al trasferimento - Ricorso al C.N.F. - Difetto di interesse alla impugnazione
Legittimato ad impugnare il provvedimento di diniego di nulla osta all'esercizio della pratica forense in altra sede è solo il praticante avvocato. E' inammissibile pertanto il ricorso presentato dall'avvocato titolare dello studio e della sede secondaria presso cui il praticante chiede il trasferimento per l'esercizio della pratica forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bergamo, 14 giugno 2011). Consiglio Nazionale Forense decisione de 30-12-2011, n. 217
Avvocato - Tenuta albi - Praticante avvocato - Nulla osta al trasferimento - Ricorso al C.N.F. - Difetto di interesse alla impugnazione - Inammissibilità
Legittimato ad impugnare il provvedimento di diniego di nulla osta all'esercizio della pratica forense in altra sede è solo il praticante avvocato. E' inammissibile pertanto il ricorso presentato dall'avvocato titolare dello studio e della sede secondaria presso cui il praticante chiede il trasferimento per l'esercizio della pratica forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bergamo, 14 giugno 2011). Consiglio Nazionale Forense decisione de 30-12-2011, n. 217
Consiglio Nazionale Forense decisione de 30-12-2011, n. 217
FATTO
L'Avv. P. R. propone ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo del 14.6.2011; avendo l'interessato – iscritto dal 20.07.1995 nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano – aperto una sede secondaria del proprio studio legale nella città di Bergamo sin dal 2001, aveva richiesto il "nulla osta" del consiglio di quest'ultima città per lo svolgimento della pratica forense presso il proprio studio secondario da parte della Dott.ssa P.. A quella richiesta era seguita la decisione negativa del consiglio territoriale.
Il diniego era motivato con la considerazione che l'interessato/dominus era iscritto presso un consiglio dell'Ordine diverso da quello nel cui registro il praticante avrebbe dovuto iscriversi, fatto che avrebbe precluso all'Ordine bergamasco qualsiasi forma di controllo.
Contro questa decisione ricorre l'avv. R. evidenziando, in primo luogo, che a suo parere sussisterebbe la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense dovendosi ricondurre la questione di fondo al tema più generale della tenuta degli Albi e non essendo estranei alla materia anche profili d'ordine disciplinare.
Ciò posto, con i due motivi di ricorso si sostiene - col primo – che gli unici criteri che debbono presiedere alla decisione se iscrivere, o meno, un praticante nel registro sono costituiti dalla residenza nel circondario del tribunale presso il quale siede il consiglio territoriale interessato e lo svolgimento ivi della pratica e comunque nel distretto della relativa Corte di appello.
Talché nessun rilievo avrebbe la circostanza che il dominus sia iscritto in un albo tenuto da diverso consiglio.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il consiglio dell'ordine interessato avrebbe sia la possibilità, sia l'autorità di effettuare tutte le verifiche del caso in ordine all'attività concretamente svolta dal praticante; in tal modo, il controllo esercitato sul praticante involgerebbe automaticamente un identico vaglio circa l'attività del relativo dominus.
DIRITTO.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione da parte del ricorrente prima ancora che per l'inimpugnabilità dell'atto.
Il provvedimento di diniego del consiglio territoriale, infatti, concerne la sfera giuridica della dott.ssa P. che vede compresse le sue facoltà inerenti lo svolgimento della pratica posto che le si nega, nella sostanza, di poterla effettuare con esiti spendibili agli effetti di legge (e cioè ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica). Ne deriva che legittimata all'impugnativa – ammesso che sia ammissibile – è solo la dott.ssa P..
L'interesse del ricorrente all'impugnativa, invece, non appare qualificato, ovvero si atteggia ad interesse di mero fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2011.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE
f.to avv. Carla Broccardo f.to Prof. avv. Piero Guido Alpa
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2011