Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Attività in conflitto di interessi – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2005, n. 74
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativa a due acconti percepiti, svolga attività per parti in conflitto di interessi e ometta di instaurare un procedimento inerente al mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 27 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2005, n. 74