Conflitto di competenza - Ricusazione - Astensione Una presunta parzialità del consigliere dell'Ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in procedimento disciplinare, per ragioni che attengano esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l'astensione. L'istituto dell'astensione può interessare la persona fisica dei singoli consiglieri e non il Consiglio dell'Ordine quale organo innanzi al quale pende il procedimento. (C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 132 - Pres. CAGNANI - Rel. RICCIARDI - P.M. NICITA (concl. conf.) - (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 7 dicembre 1989).