La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
art. 43 Codice deontologioc forense