La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193