L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313
art. 43 Codice deontologioc forense