L’appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 70
Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 70