L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto le somme incassate, per conto del cliente, dall’assicurazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98