L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101