Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione –Consiglio Nazionale Forense, decisione del 20 aprile 2011, n. 53
Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza
In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d. specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense, decisione del 20 aprile 2011, n. 53