Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172
Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola gli artt. 41 e 44 C.D. l’avvocato che, lungi dal mettere a disposizione del cliente le somme ricevute per conto di costui, provveda, pur dopo la revoca scritta del mandato, ad inviare all’assistito le parcelle relative alle competenze maturate e ad emettere relativa fattura, inoltrando al cliente la somma residuata dalla compensazione ad onta della contestazione del medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172