Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157
Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157
cdf (nuovo) art. 68,