Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 153
Ai sensi dell’art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l’incarico – giudiziale o stragiudiziale – contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 153