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L’avvocato ha l’obbligo deontologico di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021

 

Costituisce illecito disciplinare, per violazione del dovere di correttezza (art. 9 cdf), il comportamento dell’avvocato che rifiuti di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021