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L’avvocato ha l’obbligo deontologico di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale      

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

 

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella vigenza del relativo obbligo, rifiuti di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale (art. 27 cdf e art. 12, co. 5, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021