Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato –Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 61
Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato –Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 61
Esercizio di attività difensiva in mancanza di abilitazione – Rilevante disvalore – Arrt. 5, 6, 21 c.d.f. – Violazione – Sanzione – Misura
Assume rilevante disvalore e configura evidenti e gravi violazioni di precetti contenuti nel codice deontologico (artt. 5 co. 1, 6 e 21) il comportamento dell’iscritto che abbia esercitato la professione di avvocato assumendo la difesa di persona offesa nel procedimento penale pur non rientrando tale attività nei limiti della propria abilitazione ex art. 8 comma 2, L.P., in quanto iscritto come praticante abilitato al patrocinio, e che abbia sottaciuto alla propria assistita la circostanza di non essere in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva, inducendo la medesima in errore, anche mediante artifizi, circa la propria qualifica e da questa ricevendo altresì un compenso per le prestazioni così rese. (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per la durata di mesi otto, limitata dal COA in ragione della giovane età ed integrata con la diminuzione di un terzo del massimo edittale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 23 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense, decisione del 21 aprile 2011, n. 61