Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124
L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 novembre 2009, n. 124