Non sussiste rapporto di specialità tra le due norme deontologiche
Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 52 (“Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”) e 53 (“Rapporti con i magistrati”) del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 113
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