La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230