La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 febbraio 2018, n. 1
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 febbraio 2018, n. 1