Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173
L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173